Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 79 – NORMA DI RINVIO

1.            Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.