Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE

  1. Il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste è stabilito nel decreto rettorale di indizione. Il numero fissato nel decreto rettorale non può comunque essere superiore:

a)    A cento, relativamente alle liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l’ARDIS;

b)    Al due per cento degli studenti aventi diritto al voto, relativamente alle liste di candidati per il consiglio di dipartimento.

  1. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.
  2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.
  3. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.
  4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, la sottoscrizione delle liste avverrà nell’ambito del sistema telematico utilizzato, secondo le modalità previste.