Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

1.    Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

2.    Nel caso delle elezioni del Rettore trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 12 regolamento generale di Ateneo, relativamente al quorum richiesto ove sia stata presentata un’unica candidatura.