Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 68 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI

1.    Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque scrutatori, in base a motivate esigenze organizzative.

2.    Le Commissioni sono costituite con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

3.    Le Commissioni operano validamente all’interno del seggio secondo le funzioni e modalità operative individuate ai sensi dell’art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.