Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 77 – OPZIONI

1.            Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell’articolo 62, comma 7, l’opzione tra uno degli organi maggiori, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato degli studenti presso l’ARDIS, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell’organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.

2.            Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell’articolo 62, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell’organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l’opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. È fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell’articolo 78 e nel rispetto delle relative graduatorie.