Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VII – ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.

3.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.