Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 56 – ELETTORATO ATTIVO

  1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresenti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS spetta a tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
  2. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun consiglio di dipartimento spetta a:

a.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio dipartimentali di cui il dipartimento è unità principale ai sensi dell’articolo 31 Statuto;

b.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi di studio interdipartimentali cui il dipartimento è associato, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del presente regolamento;

c.         tutti gli studenti iscritti, alla data delle elezioni, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria del dipartimento con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto e articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.

  1. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale si tengono le elezioni.
  2. Nel caso in cui il termine per l’iscrizione all’anno accademico nel quale si tengono le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto gli studenti già iscritti all’anno accademico precedente.
  3. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
  4. Lo studente che, pur avendone diritto, non risulta iscritto negli elenchi degli elettori può esercitare il diritto di voto dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.