Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 54 – OGGETTO

  1. Il presente Titolo, previsto dall’articolo 5, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, ora denominato Comitato degli studenti presso l’ARDISS, e nei consigli di dipartimento.