Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 70 – ADEMPIMENTI ELETTORALI DEI SEGGI

 

  1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.
  2. Nell’ambito delle operazioni preliminari al voto, di cui all’art. 8 del presente Regolamento, i componenti del seggio provvedono ad autenticare le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
  3. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.
  4. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.