Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 74 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.    L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:

a.         per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b.         per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c.         la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d.         tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;

e.         i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.

2.    Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

3.    Per quanto attiene all’attribuzione dei seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall’art. 65 comma 5, i componenti sono individuati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con precedenza agli eletti che hanno manifestato la loro disponibilità, così come previsto dall’art. 62 comma 7.

4.    Per garantire la rappresentanza, in seno al Consiglio degli Studenti, di tutte le sedi didattiche di ogni Dipartimento, è prevista la riserva di un seggio per i candidati di ognuna delle sedi, qualora presenti.