Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 76 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1.    Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 74 e 75, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.

2.    Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

3.    Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.