Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 51 – CANDIDATURE

  1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro i termini stabiliti dal decreto di indizione.
  2. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
  3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.