Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IV – ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

ARTICOLO 28 – OGGETTO

1.    Il presente titolo disciplina le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 4 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.