Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA

ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1.    La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall’art. 5, comma 9 del presente regolamento, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell’Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.

2.    Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.

3.     La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all’Ufficio Elettorale.