Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 22 – Assenze giustificate

22.3 Gravidanza e maternità

Al Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.Lgs   26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.  

Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.Lgs   368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.  

La Specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e all’Ufficio Post Lauream, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro.  

La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La Specializzanda ha la facoltà di sospendere la formazione a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. 

La Specializzanda può proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta all’Ufficio Post Lauream. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.   

La Specializzanda ha la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  

La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio Post Lauream, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. 

 Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato all’Ufficio Post Lauream il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 20/12/2000 n. 445.