Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 22 – Assenze giustificate

22.1 Permessi per motivi personali

Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i 30 “giorni lavorativi” complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.