Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 22 – Assenze giustificate

22.2 Assenze per malattia

Le assenze per malattia non determinano la sospensione della formazione quando siano di durata inferiore ai 40 “giorni lavorativi” consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.  In questo caso tali giorni non devono essere recuperati e non devono essere computati nei 30 giorni annui di permessi per motivi personali. 

Le assenze per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, sospendono la formazione. Tali giorni di assenza dovranno essere recuperati in quanto la durata totale del periodo di formazione deve rimanere invariata. Durante i periodi di sospensione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la “parte fissa” del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso di formazione specialistica. 

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo Specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.  

Nel caso in cui l’assenza per malattia si prolunghi oltre i 40 “giorni lavorativi” consecutivi, lo Specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare all’Ufficio Post Lauream - entro il primo giorno lavorativo utile - domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite e-mail o consegnata da altra persona a ciò delegata.  

Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica.