Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 26 - Formazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs  n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.  

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Direttore, dal Consiglio e dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.  

In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.  

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.  

All’inizio di ciascun anno il Consiglio della Scuola rende noto il programma generale di formazione e definisce il piano formativo individuale degli specializzandi. Nel corso dell’anno tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative. 

Nel piano di formazione individuale devono essere indicati: 

la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere; 

il grado di autonomia consentito nelle attività clinico-assistenziali (job description); 

la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte della rete formativa; 

l’eventuale frequenza presso strutture sanitarie ed ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all’estero legate a particolari esigenze formative. 

Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione sanitaria e i direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. 

Il medico in formazione è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il piano di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal percorso di studi.