Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 20 – Sicurezza negli ambienti di lavoro e sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutti gli Specializzandi devono essere intesi come “lavoratori”. 

Tutti gli Specializzandi sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalle strutture della rete formativa della Scuola presso la quale sono iscritti. Ogni struttura della rete formativa deve predisporre quanto necessario per la tutela della salute e della sicurezza degli Specializzandi (fornitura DPI, ecc.), stipulando se necessario specifici accordi con i soggetti di volta in volta coinvolti. 

Tutti gli Specializzandi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli Specializzandi ammessi alle Scuole che prevedono attività formative comportanti l’esposizione (anche solo potenziale) alle radiazioni ionizzanti sono altresì sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

La sorveglianza sanitaria e la formazione nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro degli Specializzandi sono garantite dall’Ateneo e dalla struttura sanitaria sede della Scuola presso la quale è iscritto ogni Specializzando, ove necessario sulla base di specifici accordi tra gli enti interessati. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando deve essere sottoposto a visita medica preventiva, dopo l’avvenuta immatricolazione al fine del giudizio di idoneità da parte del medico competente. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando deve essere sottoposto a visita medica periodica per controllare, a scadenze predefinite, lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da parte del medico competente.  

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando ha la facoltà, in qualsiasi momento e motivatamente, di richiedere al medico competente di essere sottoposto ad una visita medica straordinaria. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando che si sia assentato per motivi di salute per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi, deve essere sottoposto a visita medica prima di poter riprendere il percorso formativo; in tali casi, nessuno Specializzando può riprendere il percorso formativo prima di aver ricevuto un giudizio di idoneità da parte del medico competente. 

L’ingiustificata mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati, per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative previste dalla normativa vigente per ciascuna Scuola determinano la decadenza dalla Scuola.