Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 33 - Turni di guardia

La formazione medico specialistica implica la partecipazione ai turni di guardia, durante i quali, è sempre garantita allo Specializzando la presenza in sede, di un tutor specialista.  

I turni di guardia e i relativi riposi compensativi, sono definiti in analogia a quanto avviene per il personale strutturato. 

Ai sensi dell’art. 53 della D.Lgs. 151/2001 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.