Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 27 - Assicurazione

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in Formazione Specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale di ruolo.  

Ad inizio di ogni anno il Consiglio della Scuola assegna formalmente lo Specializzando alle unità operative della Rete formativa nelle quali svolgerà la propria formazione, indicandone i rispettivi periodi di frequenza.  

L’Ufficio Post Lauream provvede a notificare alle Aziende sanitarie coinvolte nella formazione l’elenco degli specializzandi assegnati alle singole strutture.  

Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.