Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 34 – Regolamento della singola Scuola

Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia e in coerenza con il presente Regolamento. 

Il regolamento della Scuola specifica le norme di comportamento, gli aspetti organizzativi e di funzionamento della Scuola e del corso di studio, in conformità con l’ordinamento didattico, con particolare riguardo a: 

obiettivi formativi ex D.I. 68/2015; 

attività e ruolo svolto da docenti, tutor e trainer laddove previsti; 

elenco e il numero delle attività professionalizzanti obbligatorie; 

modalità di valutazione dei medici in formazione specialistica.