Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 24 - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Prima dell’inizio di ciascun anno accademico e comunque entro i termini stabiliti dal Senato accademico, il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati se istituiti, delibera in merito:

a) alla programmazione e al coordinamento delle attività formative, tenendo conto dell’obiettivo di ottenere un’utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili nelle Facoltà;

b) all’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori della Facoltà.

I compiti didattici dei professori e dei ricercatori, sono, nel rispetto della normativa nazionale sullo stato giuridico, i seguenti:

a) per quanto riguarda i professori, svolgere in prima persona un numero minimo di ore di didattica frontale stabilito dalla vigente normativa, nell’ambito di un corso o più corsi della Facoltà di appartenenza; per quanto riguarda i ricercatori, svolgere i compiti didattici integrativi assegnati dalla Facoltà di appartenenza;

b) presiedere la Commissione giudicatrice degli esami di profitto per i propri corsi e p artecipare alle Commissioni giudicatrici di altri esami di profitto;
c) svolgere il ruolo di relatore o correlatore, ove previsto, per i lavori attinenti alla prova finale e partecipare alle Commissioni giudicatrici delle prove finali;
d) assicurare la propria presenza in sede universitaria settimanalmente o secondo la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà, in relazione alle esigenze dei vari Corsi di studio;
e) svolgere in prima persona attività tutoriale, d’orientamento ed attività didattiche integrative secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio di Facoltà;
f) tenere regolarmente un registro delle attività didattiche di cui alla lettera a) da sottoporre al visto del Preside.

Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Facoltà ai sensi dei commi precedenti deve essere data adeguata pubblicità.
Il Senato accademico, su parere del Nucleo di valutazione, procede periodicamente alla valutazione della qualità delle attività didattiche.
Le modalità per procedere alla verifica dei risultati delle attività formative sono definite in un programma che l’Ateneo dovrà adottare anche ai fini dell’articolo 4, comma 4, della Legge 370/99.