Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 18 - Ammissione a corsi singoli

Gli studenti iscritti o laureati presso corsi di studio di Università italiane o estere, possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame secondo modalità che verranno disciplinate dalle singole Facoltà.
Usufruiscono della medesima norma i laureati presso Atenei italiani i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a Scuole di specializzazione.