Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L’Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio e il relativo Regolamento didattico ne disciplinano, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:

a) le modalità della prova, comprensiva di norma di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle altre attività formative e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
3. Qualora la prova finale preveda una discussione con il candidato essa sarà pubblica.
4. Per il conseguimento della Laurea magistrale è prevista l’elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. E’ consentita la redazione delle tesi di laurea in lingua straniera, previa delibera da parte dei competenti Consigli di Corso di studio ovvero dei Consigli di Facoltà, ove non siano istituiti i Consigli di Corso di studio. La tesi in lingua straniera dovrà essere accompagnata da un “abstract” della tesi stessa, redatto in lingua italiana.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà e sono composte da almeno tre membri per i titoli di Laurea e da almeno cinque membri per i titoli di Laurea magistrale e per i diplomi di Specializzazione.
7. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari, i professori supplenti di altre Facoltà dell’Ateneo o di altri Atenei limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale la supplenza o il contratto è stato conferito. Inoltre il Preside può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti ordinari.
8. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà nominata conformemente a quanto previsto dal comma 6, di comune accordo con i Presidi delle Facoltà interessate.
9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, in cinquantesimi per le Scuole di specializzazione. All’unanimità, può essere concedesso al candidato il massimo dei voti con lode. La votazione finale viene deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 2, comma 7, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
12. Nei diplomi originali attestanti il conseguimento del titolo sono riportate le firme, anche in forma elettronica, del Rettore, del Preside della Facoltà e del Direttore amministrativo.
13. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o specialistica e il Dottorato di ricerca, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.