Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 21 - Tipologia e articolazioni degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, per ciascuna di tali tipologie di insegnamento stabiliscono l’eventuale afferenza ad un settore scientifico-disciplinare, l’assegnazione di crediti formativi universitari, la verifica del profitto e le sue modalità.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono inoltre l’assegnazione di crediti a stage e tirocini, da attribuire attraverso forme specifiche di verifica.
4. I corsi di insegnamento possono essere articolati in più moduli, a ciascuno dei quali può essere attribuito un corrispondente numero di crediti. In tal caso la prova di verifica finale dovrà accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli. In ogni caso, in ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti più di venti esami o valutazioni finali di profitto, e per ciascun Corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione europea, non più di dodici esami. Allo scopo, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, prevedendo le modalità per la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente da parte dei docenti, titolari degli insegnamenti o moduli coordinati.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori.
6. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.
7. I Consigli di Facoltà possono mutuare insegnamenti di un diverso curriculum o di un diverso corso di studio, anche di altra Facoltà. In questo ultimo caso è necessario il previo assenso della Facoltà interessata. La mutuazione da un corso di studio di altro Ateneo è oggetto di apposita convenzione.
8. Il Consiglio di Facoltà può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l’inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.