Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 25 - Attività didattiche formative, integrative e di tutorato

1. Le Facoltà, anche in collaborazione con Enti esterni, assicurano i seguenti servizi didattici integrativi:

- corsi di orientamento all’inserimento nella professione per laureati;

- corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all’orientamento organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati;
- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo e a consentire l’accesso al primo anno di corso ;
- attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica;

- attività di incremento e integrazione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, ecc.).

2. Facoltà possono, altresì, istituire ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 341/90:
- corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
- corsi di formazione permanente;
- corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le Facoltà organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano prevedendo anche la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all’Università.
5. Per queste attività l’Università, su proposta delle Facoltà, può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Facoltà interessate, prevedendo la copertura sia delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell’attività integrativa secondo le norme previste per l'incentivazione. Su tale proposta si esprimerà la Commissione per la valutazione della didattica di Ateneo. Il Senato accademico delibererà in merito alle proposte stesse.
7. Le attività didattiche di cui ai comma precedenti possono essere valutate nel computo dell’impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche legate all’incentivazione dei docenti e dei ricercatori.