Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 20 - Calendario didattico

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano di norma il 1° ottobre e terminano il 30 settembre dell’anno successivo.
2. Il Senato accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà, ogni anno è tenuto a deliberare ed a rendere pubbliche le determinazioni relative all’attivazione dei Corsi di studio (offerta formativa), secondo i termini e le norme stabiliti dal Ministero. Contestualmente delibera sulle modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
3. Le Facoltà, annualmente entro il 31 luglio, stabiliscono il calendario delle lezioni, per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale.
4. Le Facoltà definiscono gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli di esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, fermo restando che l'intervallo fra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane; possono altresì definire i periodi di sospensione delle lezioni per l'espletamento degli esami.

5. Le Facoltà, due mesi prima dell'inizio di ogni sessione, curano la pubblicazione delle date degli appelli.

6. Ogni Facoltà indice almeno tre sessioni di esame, con un minimo di sei appelli complessivi.
7. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere, senza alcuna limitazione di numero, tutti gli esami relativi a corsi già frequentati.