Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 22 - Esami e verifiche del profitto

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l’acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.).
La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
I criteri per la valutazione dei tirocini e delle altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami, previsti dagli ordinamenti didattici, sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri: il titolare del corso di insegnamento o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, o un cultore della materia nominato dalla Facoltà. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Preside ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite registri cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I docenti, Presidenti di Commissioni di esame di profitto, hanno l'obbligo di restituire i verbali cartacei di tali esami, debitamente compilati, agli uffici competenti, entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello. Nel caso di utilizzo della procedura telematica, nelle more dell’adozione della firma digitale, entro il medesimo termine andranno trasmessi agli uffici competenti i relativi verbali cartacei. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell’esame.
Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per giustificati motivi dovranno essere autorizzate dal Preside
In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, purché nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.