Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 15 - Dottorati di ricerca

I Dottorati di ricerca sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il programma degli studi, la durata, l’eventuale articolazione in crediti nonché le modalità di accesso e conseguimento del titolo.
Il Regolamento può altresì prevedere l’attivazione di Dottorati in collaborazione con altre Università e con altri soggetti pubblici o privati, stabilendone i requisiti e le modalità.
Possono essere attivati Dottorati di ricerca in base ad accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. 224/99 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento di cui al comma 1.