Didattico di Ateneo
Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 19 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università straniere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche ed organizzative.
2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo possono svolgere parte degli studi presso Università straniere. A tale fine debbono essere stipulati accordi con l'Università ospitante.

La possibilità di svolgere studi all’estero è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Facoltà o del docente dallo stesso delegato, che specifica il numero, la tipologia ed il programma dei corsi da seguire all’estero.

Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deciso dal Consiglio di Facoltà sulla base della documentazione rilasciata dall’Università ospitante.
4. Le tipologie del riconoscimento sono:
riconoscimento della frequenza;
riconoscimento dell'esame;
riconoscimento del periodo di preparazione della tesi;
riconoscimento del tirocinio (ove previsto nell'Ordinamento nazionale).
5. La conversione dei voti, secondo il sistema previsto dal presente Regolamento, viene elaborata sulla base di tabelle proposte dai singoli Consigli di Facoltà e potrà essere effettuata non solo su criteri puramente aritmetici ma anche su criteri statistici, che tengano conto della effettiva distribuzione dei voti, sia nell' Università di origine che in quella ospitante.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Facoltà delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari del Corso di studio.
7. La predetta deliberazione è immediatamente esecutiva.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
9. Allo studente potrà essere rilasciata, a richiesta, certificazione degli studi compiuti all'estero comprensiva degli esami superati presso l'Università straniera.