Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 26 - Formazione

26.2 - Formazione extra rete formativa

Ai sensi dell’allegato 1 al D.I. 402/2017, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.  

Le modalità per la presentazione dell’istanza di formazione in struttura extra rete formativa sono reperibili sul sito web del Dipartimento di Scienze mediche. 

Strutture extra rete in Italia: con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico specializzando, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. Per garantire il corretto svolgimento dell’iter amministrativo in tempo utile, lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione extra rete deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. 

Strutture extra rete all’estero: le attività formative professionalizzanti e i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, devono essere definiti con specifici accordi o lettere di intenti. Lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione all’estero, deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. A conclusione del periodo di frequenza, sulla base d'idonea documentazione, il Consiglio della Scuola deve riconoscere l’attività svolta all’estero come utile al raggiungimento degli obblighi formativi. Il Consiglio della scuola ne darà comunicazione all’Ufficio Post Lauream.