Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 7 – Attività oggetto dell’incentivo

1. Le attività oggetto di incentivazione, in quanto connesse ad appalti di lavori, servizi e forniture, sono le seguenti: 

a) l'attività di responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice); 

b) l'attività di programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice); 

c) l'attività di valutazione preventiva del progetto (art. 26 del Codice); 

d) l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (art. 113 del Codice); 

e) l'attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione del contratto (art. 101 del Codice); 

f) l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario (art. 102 del Codice); 

g) gli incarichi di collaborazione con il RUP o con i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra mediante contributo intellettuale diretto allo svolgimento di dette funzioni, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale (art. 113 del Codice).