Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 16 - Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote percentuali di cui all’art. 13 del presente Regolamento. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:

-  del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;

-  della completezza della funzione svolta;

-  della competenza e professionalità dimostrate;

-  delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del procedimento.

2.   Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Dirigente ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni nel caso l’incentivo non venga corrisposto in tutto o in parte.