Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 3 – Modalità di costituzione del Fondo Incentivi

1.   All’interno del quadro economico di ciascun intervento, è accantonata una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Università), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

 

2.   Detto importo confluisce in un apposito Fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% è considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall’Università. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

 

3.   Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 2 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

 

4.   Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente comma 2, è destinato da parte dell'Università:

a)         all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

 

b)     all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

 

Una parte delle risorse può essere utilizzata per:

·                    la realizzazione di attività di formazione a favore del personale tecnico amministrativo dell’Università, con particolare riguardo al personale destinatario della disciplina cui al presente Regolamento;

·                    l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;

·                    lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

 

5.   La quota del 20% del Fondo di cui al comma 2 è ripartita, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnata, come budget di spesa, ai diversi settori dell'Amministrazione Universitaria sulla base delle rispettive competenze.