Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 8 – Destinatari dell’incentivo

1.  La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’Università, che svolgono le funzioni tecniche previste dall’art. 113, comma 2, del Codice.

2.   Sono destinatari della quota del Fondo incentivi i seguenti soggetti:

-  responsabile unico del procedimento;

-  soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti, e cioè per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni durevoli;

-  soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione nei contratti di lavori di cui all’art. 26 del Codice;

-  soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice;

-  soggetti incaricati della direzione dei lavori;

-  soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione;

-  soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o del rilascio del certificato di regolare esecuzione nell’ambito di lavori pubblici;

-  soggetti incaricati del collaudo statico;

-  soggetti incaricati della verifica di conformità nell’ambito di servizi e forniture;

-  i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo, e i correlati incentivi, sono cumulabili fra loro, nel rispetto della normativa vigente.