Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

Art. 5 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi

1. All’inizio di ogni anno viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell’anno precedente e viene quindi determinato l’importo complessivo del Fondo da ripartire per l’anno precedente, come segue.

Il computo della percentuale prevista dal Codice, nella misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura viene effettuato al netto dell’IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.

Tale percentuale viene graduata secondo i seguenti criteri:

a)          2% per appalti di lavori, servizi e forniture con importi previsti a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;

b)          1,9% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro previsti a base di gara;

c)           1,8% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente 5.000.000,00 euro previsti a base di gara. 

2. L’80% della quota, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice è ripartita tra i soggetti individuati nell’art.  8 del presente Regolamento. 

3. Il restante 20% della quota accantonata, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazioni vincolata è destinato a quanto previsto all’art 3, comma 4, del presente Regolamento. 

4. L’aliquota del 2%, qualora modificata a seguito di aggiornamenti normativi, è automaticamente aggiornata. La sua modifica comporta l'automatica proporzionale modifica anche delle percentuali indicate al comma 1 del presente articolo.