Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 13 – Modifiche successive all’istituzione

  1. Finalità istituzionali, ambiti di ricerca, numero dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Comitato, nonché denominazione del Centro, possono essere modificati e ampliati successivamente alla costituzione del Centro con le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti aderenti.
  2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico ed entrano in vigore con decreto rettorale.