Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 12 - Gestione amministrativa e patrimoniale

1. La gestione amministrativa e patrimoniale del Centro, su proposta del Comitato, è affidata con decreto rettorale a uno dei Dipartimenti aderenti, per un periodo non inferiore a tre esercizi finanziari, verificata la disponibilità dello stesso.
2. Il Dipartimento che funge da Centro gestore è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l’individuazione delle voci riguardanti l’attività del Centro.
3. Il Coordinatore del Centro fornisce al Direttore e al Segretario Amministrativo del Dipartimento, che funge da Centro gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile in capo a Direttore e Segretario Amministrativo del Centro gestore.