Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 3 - Adesione

1. Successivamente alla sua istituzione, possono aderire al Centro Dipartimenti che non hanno partecipato alla sua costituzione e la relativa adesione viene formalizzata con decreto rettorale.
2. Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere tra tutte le strutture scientifiche dell’Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione di altri Dipartimenti alle attività del Centro.