Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 11 - Finanziamenti

1. Il Centro può disporre di fondi trasferiti dai Dipartimenti aderenti per la realizzazione di specifici progetti che intendano sostenere, e di fondi erogati da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

2. Le richieste di finanziamento per progetti che ricadano sotto l’egida del Centro devono essere approvate dal Comitato del centro e inoltrate al soggetto finanziatore, firmate dal Responsabile del progetto e dal Coordinatore.
3. Il Responsabile di un progetto realizzato sotto l’egida del Centro deve far approvare i rendiconti annuali e un rendiconto finale, scientifico e contabile, dal Comitato del Centro, e trasmetterli, se richiesti, a soggetti finanziatori attraverso il Coordinatore del Centro.