Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo

Art. 9 - Partecipanti alla realizzazione dei progetti, collaboratori, personale

1. I gruppi di ricerca, di cui all’articolo 8, possono comprendere collaboratori di ricerca esterni e avvalersi di personale tecnico-amministrativo all’uopo autorizzato dalle competenti strutture di appartenenza o da altri enti. Per i collaboratori di ricerca e per il personale esterno si applicano le disposizioni vigenti.
2. Il Centro può stabilire rapporti di collaborazione con enti esterni mediante appositi accordi convenzionali, che regolano tali rapporti. Tali accordi dovranno essere firmati dal Coordinatore, nonché dal Direttore del dipartimento che funge da centro gestore.