Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Art. 14 - Esclusione della responsabilità per notizie coperte da segreto

1.    Nel caso di una segnalazione che rientri nell’ambito dell’art. 54-bis, e, in particolare, risponda al requisito di scopo (vd. art. 3), «l’interesse all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche […]» costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- art. 326 (rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio)

- art. 622 (rivelazione del segreto professionale)

- art. 623 (rivelazione dei segreti scientifici e industriali)

Tale giusta causa opera anche con riferimento all’art. 2105 del codice civile, escludendo così la violazione da parte del dipendente del dovere di fedeltà e di lealtà verso il datore di lavoro.

2.      La giusta causa di cui sopra non opera:

-  in generale, se il contenuto e/o i documenti allegati alla segnalazione sono comunicati violando il segreto da cui sono coperti con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminare l'illecito e, in particolare, al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine (vd. artt. 3 e 6.1);

-  per il caso di obbligo di segreto professionale, se il segnalante è venuto a conoscenza della notizia oggetto di segnalazione in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Ateneo.

 

Fonte normativa: L. 179/2017, art. 3.