Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Art. 10 – Soggetti e limiti delle tutele

1.    I dipendenti dell’Ateneo e i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo godono delle tutele previste dall’art. 54-bis.

2.    Tali tutele non operano:

-     nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

-     nel caso di dipendenti dell’Ateneo, se le segnalazioni sono indirizzate unicamente al superiore gerarchico.