Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Art. 11 - Tutela della riservatezza dell’identità: contenuto e attuazione nel procedimento

1.    La tutela dell’identità del segnalante comprende sia le generalità sia quegli elementi della segnalazione e della documentazione allegata che, se conosciuti, possono consentire, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

2. La segnalazione e il relativo procedimento sono sottratti all’accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

Se la segnalazione è stata trasmessa anche a soggetti diversi da RPCT e/o ANAC e in seguito a questo l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta all’accesso e si applicano le normative che regolano le singole tipologie di accesso.

3.  Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento ai propri dati personali trattati dall’Ateneo e cioè: diritto di accesso, di rettifica, di ottenerne la cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento (art. 2-undecies del D. Lgs.196/2003).

4. La procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l’adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.

5.    Per assicurare una maggiore tutela dell’identità del segnalante, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, l’Ateneo nomina un soggetto, diverso dall’RPCT, denominato Custode dell’Identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode, su richiesta motivata dell’RPCT, se strettamente necessario all’attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

6.    I soggetti che supportano l’RPCT nella sua attività possono conoscere solo il contenuto della segnalazione, nelle parti che lo stesso riterrà necessarie, private degli elementi che possano ricondurre all’identità del segnalante, nei limiti in cui questo non pregiudichi l’attività di supporto.

7.    Nel caso in cui estratti opportunamente resi anonimi o risultanze istruttorie relative a segnalazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 54-bis siano trasmessi a soggetti/enti interni o esterni all’Ateneo, tale circostanza sarà evidenziata.