Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)
TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Art. 13 – Tutela da misure discriminatorie e ritorsive

1.    Il segnalante è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Amministrazione a causa della propria segnalazione.

In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, anche consistente in comportamenti od omissioni, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Il segnalante e le organizzazioni   sindacali   maggiormente rappresentative nell’Ateneo comunicano in ogni caso all'ANAC l’adozione di misure ritenute ritorsive o discriminatorie.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2.    Se dall’istruttoria risulta che la misura è effettivamente ritorsiva o discriminatoria ed è stata adottata a causa della segnalazione, l’atto dell'amministrazione è nullo. In particolare, in caso di licenziamento, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro (art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23).