Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 9 - Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il vincitore della procedura selettiva viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
a) la tipologia contrattuale;
b) il regime orario d’impegno;
c) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
d) l’individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
e) la sede di servizio;
f) il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore.
3. La titolarità di tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
4. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
5. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
6. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo adottate dal Dipartimento di afferenza.
7. Il ricercatore redige annualmente una relazione sull’attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
8. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell’attività da parte del ricercatore, sentito l’interessato e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per il seguito di competenza