Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 9 - Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il vincitore della procedura selettiva viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità indicate nel bando. Il contratto di cui all’articolo 2 comma 3 lettera c (RTT) è stipulato entro il termine di novanta giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali, fatto salvo quanto disposto all’art. 8, comma 5.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
a) la tipologia contrattuale;
b) il regime orario d’impegno;
c) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
d) l’individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
e) la sede di servizio;
f) il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore.
3. La titolarità di tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
4. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
5. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e c), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
6. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato, nonché l’elettorato attivo e passivo sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo adottate dal Dipartimento di afferenza. Salvo diverso esplicito riferimento, ai contratti di tipo c (RTT), si applicano le disposizioni regolamentari previste dall’Ateneo per i contratti di tipo b (RTDb).
6-bis. Il regime di impegno può essere modificato previa motivata richiesta del ricercatore. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del competente Consiglio di Dipartimento circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La suddetta delibera dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno.
La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell’offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravi di costi nel periodo di durata del contratto.
La modifica del contratto è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.
7. Il ricercatore redige annualmente una relazione sull’attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
8. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell’attività da parte del ricercatore, sentito l’interessato e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per il seguito di competenza.