Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 7 - Procedura selettiva

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.
2. La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti modalità:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’A.N.V.U.R. e il C.U.N.;
b) ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica;
c) attribuzione, a seguito della discussione pubblica e secondo i medesimi parametri di cui alla lett. a), di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
3. Qualora le domande di partecipazione alla procedura selettiva siano pari o inferiori a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica di cui alla lettera b) del comma 2.
4. La commissione giudicatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione dei punteggi (in centesimi) ai titoli (tra un minimo di 30 ed un massimo di 50) e alle pubblicazioni da questi presentati (tra un minimo di 50 ed un massimo di 70). Al relativo verbale viene data pubblicità sul sito web dell’Università degli Studi di Trieste prima dell’ulteriore prosecuzione dei lavori.
5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, nelle fasi della procedura di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, con le modalità previste dal Bando di indizione della procedura selettiva.
6. La data e la modalità di svolgimento della discussione pubblica sono pubblicate all’Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati.
7. La padronanza della lingua straniera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove richieste, sono accertate dalla commissione giudicatrice contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
8. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura selettiva.
9. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:
- i giudizi espressi su ciascun candidato all’esito della valutazione preliminare di cui al comma 2 lettera a);
- i punteggi attribuiti ai candidati all’esito della discussione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c);
- il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previsto dal bando.
10. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
11. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.
12. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
13. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione all’Ufficio competente. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all’Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.