Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l’assunzione, mediante procedure selettive pubbliche, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora il ricercatore sia risultato vincitore di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.