Art. 4 - Indizione della procedura selettiva
1. La procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato viene indetta mediante decreto del Rettore.
2. Al bando viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sotto forma di avviso, e sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Trieste. Il bando viene, inoltre, pubblicato sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione Europea.
3. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, secondo le modalità previste dal bando di indizione della procedura stessa.